martedì 6 settembre 2011

Nuove regole sull'uso di contanti e titoli al portatore

Carissimi,

Si evidenzia che fra le misure urgenti previste dal “decreto anticrisi” entrato in vigore il 13/08/2011 vi è l’adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

In particolare le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49,commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate 
con decorrenza immediata all'importo di euro 2.500 in sostituzione dei precedenti 5.000 euro.

Le nuove disposizioni si riassumono nel seguente modo:

a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro;

b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

c) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro;

d) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.

Rimane in vigore l’obbligo per le Banche e Poste Italiane di rilasciare libretti di assegni bancari o postali con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità.



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